Il contratto d’utilizzazione di carri ferroviari disciplina l’uso di carri ferroviari per l’esecuzione di trasporti secondo la presente legge.
Al contratto d’utilizzazione di carri ferroviari nel traffico nazionale e internazionale si applica l’appendice D della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari nel tenore del Protocollo di modifica del 3 giugno 19991(COTIF).
Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.