Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
In particolare, può emanare disposizioni volte a impedire discriminazioni nel traffico merci nonché a garantire e promuovere la concorrenza.
Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, i Cantoni eseguono nell’ambito dei loro piani direttori le disposizioni che li obbligano a tener conto della concezione del trasporto di merci di cui agli articoli 4 e 25 capoverso 4, nonché le disposizioni in merito all’attuazione delle misure di pianificazione del territorio di cui all’articolo 17. Provvedono inoltre affinché tali disposizioni e misure siano attuate nei piani di utilizzazione dei Comuni.
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