Chiunque contravviene a una delle disposizioni d’esecuzione di cui all’articolo 7 capoverso 1 o all’articolo 8 capoverso 2 la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale è punito con la multa fino a 100 000 franchi.
Chiunque commette un’infrazione che può mettere in pericolo la vita o l’integrità fisica di una persona è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria, sempre che non si tratti di un reato più grave secondo un’altra legge.
Se l’autore ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.
Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.
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