Il Consiglio federale elabora per il trasporto di merci una concezione ai sensi dell’articolo 13 della legge del 22 giugno 19791sulla pianificazione del territorio.
In tale concezione stabilisce i principi per lo sviluppo:
delle stazioni di smistamento e degli altri impianti di cui all’articolo 62 capoverso 1 lettera e Lferr2;
degli impianti di carico e scarico di cui all’articolo 62 capoverso 1 lettera f Lferr;
degli impianti di trasbordo e di carico;
dell’infrastruttura portuale per il trasporto di merci sul Reno;
del raccordo alla rete stradale degli impianti di trasbordo e di carico, delle infrastrutture portuali e degli altri impianti importanti per il trasporto di merci per ferrovia;
degli impianti di trasbordo di merci tra la navigazione su corsi d’acqua svizzeri e gli altri vettori di trasporto.
Il Consiglio federale coordina la concezione con lo sviluppo delle infrastrutture ferroviaria, stradale e portuale, degli impianti a fune e di quelli del trasporto di merci sotterraneo, con il Piano settoriale dei trasporti, con gli altri piani settoriali della Confederazione e con i piani direttori cantonali.
Coinvolge tempestivamente i Cantoni e i soggetti interessati nell’elaborazione della concezione.
I Cantoni tengono conto della concezione nei loro piani direttori.