Gli operatori del settore del trasporto di merci per ferrovia elaborano di comune intesa direttive concernenti il raggiungimento degli obiettivi della presente legge. Le direttive possono vertere in particolare su:
innovazioni tecniche;
misure di miglioramento dell’efficienza nei processi di produzione e misure di promovimento della concorrenza;
misure di miglioramento dell’integrazione del settore del trasporto di merci per ferrovia nel settore logistico;
lo sviluppo del TCCI, in particolare per quanto attiene alla conclusione di convenzioni sulle prestazioni e al controllo costante del raggiungimento degli obiettivi per mezzo di indicatori definiti.
L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) collabora all’elaborazione delle direttive.
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