742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
(art. 14 cpv. 2 LTM)
Ilcontributo di trasbordo e di carico è erogato per ogni carro ferroviario carico ricevuto o inviato.
È erogato per un massimo di 8000 carri ferroviari carichi per binario di raccordo.
Sono determinanti soltanto i volumi che non devono comunque essere trasportati su rotaia in virtù di disposizioni di legge o di oneri nelle licenze di costruzione e nelle autorizzazioni d’esercizio.
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