742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
(art. 15 cpv. 4 LTM)
Il richiedente deve presentare all’UFT un rapporto sull’attuazione dell’innovazione tecnica, i risultati pratici e il beneficio effettivo per il trasporto di merci per ferrovia o per idrovia.
I contenuti del rapporto non sono considerati segreti professionali, di fabbricazione o d’affari ai sensi della legge del 17 dicembre 20041sulla trasparenza.