742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
(art. 15 cpv. 2 e 4 LTM)
Il settore istituisce un’organizzazione per l’equipaggiamento con il DAC.
L’UFT può delegare a tale organizzazione compiti preminenti concernenti l’equipaggiamento con il DAC.
L’UFT concorda con essa per scritto in particolare:
contenuto e portata dei compiti;
indennizzo delle spese;
i diritti su sistemi e applicazioni informatici nonché dati.
L’UFT può delegare all’organizzazione la gestione dei contributi d’investimento assegnati.
I costi non coperti pianificati per l’adempimento dei compiti delegati sono finanziati come uscite per beni e servizi subordinate mediante il credito d’impegno per l’introduzione dell’accoppiamento automatico digitale nel trasporto di merci per ferrovia1.
L’organizzazione deve concludere con i detentori di veicoli interessati contratti scritti sui lavori che la stessa deve assumersi e sulla ripartizione dei costi.