742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
(art. 16 cpv. 3 LTM)
La Confederazione accorda i contributi d’investimento sotto forma di contributi a fondo perso.
L’importo dei contributi è calcolato in funzione dei seguenti fattori:
costi supplementari dell’investimento in un veicolo o battello per il trasporto di merci con propulsioni a basse emissioni rispetto all’investimento in un veicolo o battello convenzionale;
impatto sulla riduzione di gas a effetto serra e inquinanti atmosferici; e
costi supplementari dell’investimento in un battello per il trasporto di merci impiegabile in acque basse sul Reno rispetto all’investimento in un battello per il trasporto di merci non impiegabile in tali acque.
L’aliquota del contributo della Confederazione ammonta, considerato l’interesse proprio del richiedente ed eventuali altri promovimenti dei poteri pubblici, al massimo al 50 per cento dei costi supplementari di cui al capoverso 2 lettere a e c.
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