742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
Le domande per la concessione di contributi d’investimento presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono rette dal diritto anteriore.
Il finanziamento dei dispositivi di raccordo per i quali all’entrata in vigore della presente ordinanza sussiste un contratto tra il gestore dell’infrastruttura e il raccordato, continua a essere retto da tale contratto.
Le decisioni di assegnazione esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide secondo il diritto anteriore.
Per i binari di raccordo per i quali all’entrata in vigore della presente ordinanza è pendente una domanda di costruzione, la procedura di rilascio della licenza di costruzione è retta dal diritto anteriore.
Fino al 31 dicembre 2028, le convenzioni di cui all’articolo 10 possono essere concluse, in deroga all’articolo 10 capoverso 2, per una durata inferiore al periodo di validità del credito d’impegno di cui all’articolo 10 capoverso 9 LTM.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.