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Commenti: Art. 24d | Omnilex
Law
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LIFT · Legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
Art. 24d
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Art. 24d
743.01
LIFT
Federal Act
1 gen 2007
Fonte originale
L’ordine e l’esecuzione di misure secondo gli articoli 24
a
e 24
b
competono:
alle persone o unità aziendali designate dalle imprese di trasporto a fune;
alle autorità dichiarate competenti dai Cantoni;
all’UFT;
alla polizia dei trasporti, se ne è incaricata dagli organi competenti secondo le lettere a–c.
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