I reati previsti dal Codice penale1sono perseguiti d’ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il loro servizio:
- gli impiegati delle imprese di trasporto a fune titolari di un’autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 o 2 della presente legge o di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 20092sul trasporto di viaggiatori;
- le persone incaricate di un compito in luogo degli impiegati di cui alla lettera a.