743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
Gli obblighi degli operatori economici riportati di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento UE sugli impianti a fune1:
fabbricanti: articolo 11;
mandatari: articolo 12;
importatori: articolo 13;
distributori: articolo 14.
I casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori sono retti dall’articolo 15 del regolamento UE sugli impianti a fune.
L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di vigilanza è retta dall’articolo 16 del regolamento UE sugli impianti a fune.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4. ↩
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