743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
Necessitano di un’autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio:
le sciovie;
i piccoli impianti a fune;
altri impianti, sempreché non necessitino di una concessione per il trasporto di viaggiatori.
Per attestare la sicurezza occorre presentare all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione la documentazione di cui all’articolo 12 e all’allegato 1.
Per valutare la sicurezza, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione effettua i controlli di cui all’allegato 2.
I Cantoni possono emanare disposizioni complementari e deroghe, purché la LIFT e il regolamento UE sugli impianti a fune1lo consentano.2
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831). ↩
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