743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
Una persona che svolge attività rilevanti per la sicurezza è considerata incapace di prestare servizio per influsso alcolico (ebrietà) se:
presenta una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,50 per mille; oppure
ha nell’organismo una quantità di alcol che determina una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,50 per mille.
È considerata qualificata ai sensi dell’articolo 87 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19571sulle ferrovie (Lferr) una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,80 per mille.
Una persona è considerata incapace di prestare servizio per influsso di stupefacenti se presenta valori del sangue pari o superiori ai seguenti valori limite:
cannabis (tetraidrocannabinolo) 1,5 µg/L
eroina/morfina (morfina libera) 15µg/L
cocaina 15µg/L
amfetamina 15µg/L
metamfetamina 15µg/L
MDEA (metilendiossietilamfetamina) 15µg/L
MDMA (metilendiossimetilamfetamina) 15µg/L
L’UFT emana una direttiva concernente la prova della presenza di alcol e altre sostanze che diminuiscono l’idoneità a prestare servizio.2
La presenza attestata di una o più delle sostanze di cui al capoverso 3 non è sufficiente per stabilire l’incapacità di prestare servizio se la persona è in grado di provare che assume tali sostanze su prescrizione medica.
L’impresa di trasporto a fune può prevedere disposizioni di diritto del lavoro più rigide per il consumo di alcol.