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Art. 47e

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Per il controllo della capacità di prestare servizio sono competenti i servizi di cui all’articolo 18a LIFT in combinato disposto con l’articolo 84 Lferr1.
  2. I collaboratori di questi servizi devono soddisfare i seguenti requisiti:
    1. devono essere stati istruiti per l’attività in questione;
    2. devono far parte della medesima impresa di trasporto a fune della persona da controllare;
    3. almeno una di queste persone deve essere raggiungibile durante le ore di esercizio;
    4. nei loro confronti non deve esistere un motivo di ricusazione previsto dall’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19682sulla procedura amministrativa.
  3. I collaboratori di questi servizi devono poter attestare con un documento le competenze loro attribuite.

Footnotes

  1. RS 742.101

  2. RS 172.021

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