743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
Necessitano di un’autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 LTV:
le sciovie;
i piccoli impianti di trasporto a fune senza funzione di collegamento;
altri impianti, alle condizioni menzionate all’articolo 7 dell’ordinanza del 4 novembre 20091sul trasporto di viaggiatori.
L’autorizzazione non può essere rilasciata se:
vi si oppongono interessi pubblici rilevanti della Confederazione, segnatamente in materia di pianificazione del territorio, di foreste, di protezione della natura e del paesaggio, di protezione del paese oppure di difesa nazionale; oppure
l’impianto entra in rilevante concorrenza con imprese di trasporto concessionarie.
Di regola l’autorizzazione viene rilasciata insieme all’autorizzazione di costruzione. Deve essere rilasciata al più tardi insieme all’autorizzazione di esercizio.