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Commenti: Art. 57 | Omnilex
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Art. 57
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Art. 57
743.011
OIFT
Federal Council Ordinance
1 gen 2007
Fonte originale
Nel corso della durata di vita dell’impianto a fune, l’impresa che lo gestisce conserva i seguenti documenti:
l’analisi di sicurezza e il rapporto di sicurezza;
l’attestato di sicurezza;
le prescrizioni d’esercizio;
la documentazione concernente la manutenzione;
i documenti e le prove di cui all’articolo 36
a
;
i documenti di cui all’articolo 37 capoverso 2.
L’impresa è tenuta a conservare durante dieci anni i documenti di cui all’articolo 58.
Il fabbricante è tenuto a conservare durante almeno 30 anni:
i documenti di cui agli allegati III–VIII del regolamento UE sugli impianti a fune
1
;
i certificati concernenti i materiali e i protocolli dei controlli effettuati nell’ambito della produzione dei componenti rilevanti per la sicurezza.
Se il fabbricante non ha sede in Svizzera, l’obbligo di cui al capoverso 3 incombe all’importatore.
La documentazione deve essere concepita in modo tale che i riferimenti ai relativi componenti siano inequivocabili.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.
↩
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