745.13OOraFederal Council Ordinance1 feb 2025Fonte originale
Le imprese notificano le interruzioni dell’esercizio pianificabili che non figurano nell’orario annuale all’UFT, ai Cantoni interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze con almeno quattro settimane d’anticipo. È fatto salvo l’articolo 11b capoverso 6 dell’ordinanza del 25 novembre 19981concernente l’accesso alla rete ferroviaria. Le imprese indicano le cause e la durata presumibile dell’interruzione nonché i provvedimenti presi per stabilire collegamenti provvisori. Se la modifica interessa il traffico internazionale, l’interruzione dell’esercizio deve essere notificata anche all’UDSC.
Le interruzioni dell’esercizio previste devono essere pubblicate con almeno quattro settimane d’anticipo in maniera tale da permettere al maggior numero possibile di utenti di prenderne atto. Gli orari modificati devono essere trasmessi al SIC.