Chiunque intenzionalmente guasta un impianto di trasporto in condotta e con ciò, in particolare cagionando un inquinamento o altro dannoso perturbamento delle acque aperte o del sottosuolo, mette scientemente in pericolo la vita o la salute delle persone o cosa altrui di notevole valore, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo l’esercizio di un impianto di trasporto in condotta d’interesse pubblico è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, sempreché non sia applicabile il capoverso 1.
La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se l’autore ha agito per negligenza.
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