Se non è adempiuta una fattispecie di reato più grave, è punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
dà informazioni inesatte o incomplete per ottenere un’approvazione dei piani;
incomincia o prosegue la costruzione d’un impianto di trasporto in condotta oppure un’opera di cui all’articolo 28, senz’esserne autorizzato;
imprende o prosegue l’esercizio d’un impianto di trasporto in condotta, senz’esserne autorizzato;
non osserva le condizioni o gli oneri attinenti a un’approvazione dei piani, oppure l’obbligo di stipulare un’assicurazione o di fornire garanzie;
cessando d’essere stagno un impianto di trasporto in condotta, non provvede immediatamente ai rimedi e agli avvisi previsti nell’articolo 32.
Il tentativo è punibile.
Se le condizioni o gli oneri inosservati sono stati posti per tutelare la sicurezza del Paese, l’indipendenza o la neutralità della Svizzera o per evitare una dipendenza economica incompatibile con l’interesse gene-rale del Paese, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
La pena è della multa fino a 50 000 franchi se l’autore ha agito per negligenza.
Il Consiglio federale può comminare le stesse pene per le infrazioni delle disposizioni d’applicazione.
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