746.11OITCFederal Council Ordinance1 ago 2019Fonte originale
La presente ordinanza si applica interamente a:
impianti di trasporto in condotta secondo l’articolo 1 capoverso 2 LITC;
impianti di trasporto in condotta di proprietà della Confederazione o di un istituto federale, indipendentemente dal fatto che rientrino nella categoria di cui alla lettera a.
Se l’impianto di trasporto in condotta è composto da parti sottoposte al capoverso 1 e da parti che non vi sottostanno, una volta sentito il Cantone interessato l’Ufficio federale dell’energia (UFE) sottopone l’intero impianto alla regolamentazione più adeguata.
Agli impianti di trasporto in condotta sotto la vigilanza cantonale secondo il capitolo IV LITC si applicano le sezioni 7–9 della presente ordinanza.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.