746.11OITCFederal Council Ordinance1 ago 2019Fonte originale
Sono considerati impianti di trasporto in condotta secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC:
gli oleodotti e i gasdotti con una pressione d’esercizio massima autorizzata superiore a 5 bar e un diametro esterno superiore a 6 cm;
gli idrogenodotti:
1. con una pressione d’esercizio massima autorizzata superiore a 30 bar e un diametro esterno superiore a 6 cm;
2. con una pressione d’esercizio massima autorizzata superiore a 5 bar ma inferiore o uguale a 30 bar e un diametro esterno superiore a 12 cm.
I valori di pressione indicati vanno intesi come valori di sovrappressione.
Per le condotte destinate al trasporto di combustibili o carburanti liquidi la pressione d’esercizio massima autorizzata secondo il capoverso 1 corrisponde alla pressione massima possibile, inclusi i colpi d’ariete.
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