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Commenti: Art. 27 | Omnilex
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OITC · Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti liquidi o gassosi
Art. 27
Art. 26
Art. 28
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Art. 27
Art. 26
Art. 28
746.11
OITC
Federal Council Ordinance
1 ago 2019
Fonte originale
I piani delle opere eseguite sono trasmessi all’IFO entro sei mesi dalla messa in esercizio dell’impianto.
Essi comprendono:
i piani della linea di condotta in scala 1:1000 o 1:500;
i piani degli oggetti;
le planimetrie, i piani degli edifici e della sistemazione dei dintorni degli impianti accessori;
i piani delle tubazioni e gli schemi;
i precedenti piani delle zone;
il profilo longitudinale, comprese le linee piezometriche in caso di condotte per il trasporto di liquidi.
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