746.11OITCFederal Council Ordinance1 ago 2019Fonte originale
I Cantoni disciplinano la procedura per la costruzione, l’esercizio e il controllo degli impianti di trasporto in condotta sottoposti alla loro vigilanza.
Se i progetti di costruzione di terzi sono situati all’interno della distanza stabilita nell’articolo 30 capoverso 2 lettera a da un impianto di trasporto in condotta che ha una pressione d’esercizio superiore a 5 bar, è necessario il consenso dell’ufficio cantonale competente. Le condizioni per il rilascio del consenso sono disciplinate dall’articolo 31.
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