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Commenti: Art. 33 | Omnilex
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OITC · Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti liquidi o gassosi
Art. 33
Art. 32
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Art. 33
Art. 32
Art. 34
746.11
OITC
Federal Council Ordinance
1 ago 2019
Fonte originale
Ogni anno i Cantoni fanno rapporto all’UFE sugli impianti di trasporto in condotta sotto la loro vigilanza.
Su richiesta dell’UFE essi informano sulle loro regolamentazioni secondo l’articolo 32.
L’UFE emana una direttiva concernente l’alta vigilanza della Confederazione sugli impianti di trasporto in condotta sotto la vigilanza cantonale.
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