746.11OITCFederal Council Ordinance1 ago 2019Fonte originale
Gli impianti di trasporto in condotta secondo l’articolo 2 capoversi 1 e 2 e l’articolo 3 possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell’UFE.
I lavori di manutenzione di impianti di trasporto in condotta possono essere eseguiti senza approvazione dei piani, se non si prevedono particolari ripercussioni sull’ambiente. In caso di dubbi decide l’UFE in merito all’obbligo d’approvazione dei piani.
Sono considerati lavori di manutenzione tutti i lavori destinati a garantire l’esercizio di un impianto nella misura autorizzata, in particolare:
esplorazioni e controlli dei tubi;
riparazione e sostituzione equivalente di parti dell’impianto.
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