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Commenti: Art. 114 | Omnilex
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ONI · Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere
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747.201.1
ONI
Federal Council Ordinance
1 apr 1979
Fonte originale
I natanti devono presentare una stabilità sufficiente in qualsiasi condizione normale di carico, tenuto conto del loro genere di utilizzazione.
In casi particolari si possono esigere prove di stabilità.
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