747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
I telai degli oblò devono essere fissati sul lato esterno dello scafo in modo da garantirne la chiusura stagna.
Le tubazioni raccordate al di sotto della linea d’acqua di carico massimo devono essere munite di rubinetti di chiusura facilmente accessibili e disposte il più vicino possibile alle pareti dello scafo. Questa disposizione non si applica:
ai tubi di scappamento e alle tubazioni di scarico particolarmente solidi di posti di guida a poppa dotati di prosciugamento automatico;
alle tubazioni dell’acqua di raffreddamento dei motori con albero con sistema di trasmissione «Z».1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). ↩
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