747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
In caso d’incidente, il conduttore prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.
Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche del suo natante e la natura della sua partecipazione all’incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all’incidente stesso.
Il conduttore è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o ai natanti in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza del suo proprio battello. In caso di bisogno egli chiede l’aiuto di terzi.
Se ci sono feriti, morti o dispersi occorre chiamare immediatamente la polizia.
In caso di danni materiali, l’autore del danno avvisa al più presto possibile il danneggiato.
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