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Commenti: Art. 131 | Omnilex
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ONI · Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere
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747.201.1
ONI
Federal Council Ordinance
1 apr 1979
Fonte originale
I natanti devono essere equipaggiati in funzione della loro grandezza e conformemente all’uso al quale sono destinati.
Gli oggetti dell’attrezzatura prescritti devono sempre essere pronti all’uso e trovarsi in un luogo apposito.
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