747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Il bordo libero (F) delle imbarcazioni da diporto deve misurare almeno:
a. per i battelli motorizzati, ad eccezione dei natanti a vela e dei canotti pneumatici, con una potenza propulsiva:
– fino a 6 kW 30 cm
– da 6 kW fino a 30 kW 35 cm
– più di 30 kW 40 cm
b. per i natanti a remi e i canotti pneumatici 25 cm
In deroga all’articolo 113 capoverso 2, il bordo libero, secondo il capoverso 1, dei natanti con ponte parzialmente coperto è misurato al capodibanda o alla parte superiore dello scafo a una distanza di 20 cm al massimo dal profilo esterno del parabordo o, se siffatto profilo manca, dalla murata.
Nel terzo posteriore del natante, il bordo libero allo specchio di poppa (f) ed agli orifizi nello scafo deve essere almeno pari all’80 per cento del bordo libero prescritto nel capoverso 1.
Per i natanti con ponte coperto continuo o con galleggianti chiusi e stagni, ad eccezione dei canotti pneumatici, è ammesso un bordo libero minore quando la stabilità è sufficiente.
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