747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità a cui occorre far ricorso per la valutazione della conformità secondo le prescrizioni pertinenti della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto1devono, per il relativo settore specifico:
essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19962sull’accreditamento e sulla designazione;
essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale; oppure
essere autorizzati in altro modo dal diritto federale.
Le valutazioni della conformità di organismi notificati giusta l’articolo 26 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto vengono riconosciute.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15. ↩