747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Per quanto non di competenza della Confederazione, gli impianti destinati alla navigazione possono essere costruiti soltanto con il consenso del Cantone sul territorio del quale essi si trovano.
Detti impianti devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti in maniera da poter soddisfare le esigenze della presente ordinanza e garantire la sicurezza della navigazione.
La segnalazione dei posti di ormeggio mediante boe o altri oggetti analoghi non deve dare adito a confusioni con quella della via navigabile.
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