747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
I natanti delle autorità, quelli di istituti scientifici e quelli dei servizi di salvataggio sono esonerati dall’osservanza delle disposizioni degli articoli 36 e 37 (segnali della via navigabile), 53 (navigazione nelle zone rivierasche) e 70 (stazionamento), nella misura in cui ciò sia assolutamente richiesto dall’adempimento dei loro compiti. Quando svolgono servizi di sorveglianza, i natanti della polizia e dell’UDSC sono inoltre esonerati dall’osservanza delle disposizioni concernenti i fanali di bordo, nella misura in cui non risulti pregiudicata la sicurezza della navigazione.
Per i natanti di cui al capoverso 1, l’autorità competente può autorizzare deroghe a determinate disposizioni di costruzione, qualora l’utilizzazione specifica dei medesimi l’esiga.
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