747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
I contrassegni sono applicati sui due lati del natante, in modo ben visibile, a caratteri latini e cifre arabe resistenti alle intemperie. Il Cantone può inoltre prevedere un simbolo nautico o uno stemma. Per i natanti con licenza di navigazione collettiva è sufficiente recare seco i contrassegni in posto ben visibile.1
I caratteri ed i numeri devono avere almeno 8 cm di altezza per i natanti di lunghezza fino a 15 m, almeno 20 cm per gli altri battelli. La loro larghezza e lo spessore delle linee saranno adattati all’altezza. I caratteri ed i numeri devono essere chiari su uno sfondo scuro o scuri su uno sfondo chiaro e ben leggibili.
L’autorità competente può prescrivere l’utilizzazione di targhe di controllo conformemente all’allegato 1a .2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.