Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 23 | Omnilex
Law
/
ONI · Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere
Art. 23
Art. 22
Art. 24
Torna alla legge
Art. 23
Art. 22
Art. 24
747.201.1
ONI
Federal Council Ordinance
1 apr 1979
Fonte originale
È vietato fare uso di lampade e di riflettori:
che possono essere scambiati con i fanali prescritti;
che producono un abbagliamento e mettono in pericolo o ostacolano la navigazione o la circolazione a terra.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.