I natanti destinati a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche e azioni di salvataggio) che devono essere protetti dal moto ondoso possono portare, previo accordo con le autorità competenti:
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). ↩
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