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Commenti: Art. 3 | Omnilex
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ONI · Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere
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747.201.1
ONI
Federal Council Ordinance
1 apr 1979
Fonte originale
Nessun battello isolato o convoglio rimorchiato o spinto può navigare senza che a bordo vi sia un conduttore.
Il conduttore è responsabile dell’osservanza della presente ordinanza.
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