747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
I segnali acustici prescritti e quelli ammessi secondo l’allegato 3 devono essere emessi:
1 dai battelli a motore, eccezione fatta per le imbarcazioni da diporto e per le imbarcazioni sportive, mediante sorgenti sonore azionate meccanicamente o elettricamente;
dagli altri natanti mediante un clacson idoneo oppure un apposito corno. Per i battelli a remi ed i battelli a vela fino a 15 m2di superficie velica è sufficiente un semplice fischietto.
I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni di intensità costante. Un suono breve deve avere una durata di circa un secondo, un suono prolungato una durata di circa quattro secondi. L’intervallo tra due suoni successivi è di circa un secondo.
Il segnale dato mediante rintocchi di campana deve avere una durata di circa quattro secondi. Esso può essere sostituito da colpi battuti su un oggetto metallico.
I natanti della polizia possono fare uso, durante gli interventi urgenti, di un avvisatore acustico a due suoni alternati oppure di una sirena. Previa autorizzazione dell’autorità competente, i medesimi apparecchi possono essere utilizzati dai natanti dell’UDSC, dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l’inquinamento e dei servizi di salvataggio durante gli interventi urgenti.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). ↩
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