747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Per accertare il consumo di alcol, la polizia può utilizzare apparecchi per l’analisi preliminare che danno indicazioni sullo stato di ebrietà.
Se vi sono indizi che lasciano supporre che la persona controllata sia inidonea alla guida a causa dell’assunzione di una sostanza diversa dall’alcol e che in tale stato ha condotto un natante o ha partecipato alla sua conduzione o ha esercitato un servizio nautico a bordo, la polizia può eseguire analisi preliminari per rilevare la presenza di stupefacenti o di medicamenti, in particolare nelle urine, nella saliva o nel sudore.
Le analisi preliminari vanno eseguite conformemente alle prescrizioni del fabbricante dell’apparecchio.
Se le analisi preliminari forniscono un risultato negativo e la persona controllata non palesa indizi d’incapacità di condurre si rinuncia a ulteriori esami.
Se l’analisi preliminare del consumo di alcol fornisce un risultato positivo o la polizia ha rinunciato all’impiego di un apparecchio per l’analisi preliminare, essa esegue un’analisi dell’alito.
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