747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
L’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro precursore può essere effettuata:
non prima di 20 minuti dopo l’assunzione di bevande; o
dopo che la persona controllata si è sciacquata la bocca, conformemente alle eventuali indicazioni del fabbricante dell’apparecchio.
Gli etilometri precursori devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 20061sugli strumenti di misurazione e le pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
L’impiego degli etilometri precursori per l’esecuzione di analisi della concentrazione di alcol nell’alito è disciplinato dalle prescrizioni emanate dall’Ufficio federale delle strade in virtù dell’articolo 11 capoverso 5 dell’ordinanza del 28 marzo 20072sul controllo della circolazione stradale (OCCS).
Per l’analisi sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre 0,05 mg/l, è necessario effettuare due nuove misurazioni. Se anche da queste nuove misurazioni risulta uno scarto superiore a 0,05 mg/l e vi sono indizi di uno stato d’ebrietà, deve essere condotta un’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro probatorio oppure ordinata una prova del sangue.
Se le misurazioni di cui al capoverso 4 non differiscono di oltre 0,05 mg/l, il valore determinante delle misurazioni è quello più basso. L’incapacità di condurre per effetto dell’alcol (ebrietà) è considerata accertata se sono adempiute le seguenti condizioni:
natanti provvisti di motore: la persona controllata ha partecipato alla conduzione di un natante provvisto di motore, il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,25 mg/l, ma inferiore a 0,40 mg/l, e la persona riconosce questo valore apponendo la propria firma;
natanti sprovvisti di motore: la persona controllata ha partecipato alla conduzione di un natante sprovvisto di motore, il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,25 mg/l, ma inferiore a 0,55 mg/l, e la persona riconosce questo valore apponendo la propria firma.
Una persona che ha partecipato alla conduzione di un natante destinato all’impiego professionale è considerata incapace di condurre secondo l’articolo 40abiscapoverso 1 se il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,05 mg/l, ma inferiore a 0,40 mg/l, e se riconosce questo valore apponendo la propria firma.