747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Il prelievo del sangue per rilevare la presenza di alcol deve essere disposto se:
a. il risultato dell’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro precursore:
1. è superiore ai valori che possono essere riconosciuti apponendo la propria firma in virtù dell’articolo 40c capoversi 5 e 6 e se non è possibile eseguire l’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro probatorio,
2. non è riconosciuto dalla persona interessata nonostante possa farlo apponendo la propria firma e se non è possibile eseguire l’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro probatorio;
b. il risultato dell’analisi della concentrazione di alcol nell’alito è pari o superiore a 0,15 mg/l e si sospetta che la persona interessata abbia partecipato in stato di ebrietà alla conduzione di un natante due o più ore prima del controllo;
c. la persona interessata si oppone o si sottrae all’esecuzione di un’analisi della concentrazione di alcol nell’alito o elude lo scopo di tale provvedimento;
d. la persona interessata lo richiede.
Il prelievo del sangue può essere disposto se vi sono indizi di incapacità di condurre e non è possibile eseguire un’analisi della concentrazione di alcol nell’alito o se quest’ultima non è idonea ad accertare l’infrazione.
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