747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
I natanti tenuti ad allontanarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare. Essi devono mantenere una distanza di almeno 50 m nei confronti di convogli rimorchiati e di imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all’articolo 31 capoverso 1, e una distanza di 200 m almeno se essi incrociano da poppavia imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all’articolo 31 capoverso 1.
Le distanze dai battelli con precedenza devono essere scelte in modo da non ostacolarli e non metterli in pericolo durante la navigazione.
Per quanto possibile:
le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive devono mantenere le distanze previste al capoverso 1 anche nei confronti delle imbarcazioni che praticano la pesca con la sciabica e che portano il segnale previsto dall’articolo 31 capoverso 2;
i battelli per il trasporto di merci ed i convogli spinti devono mantenere una distanza di almeno 200 m quando incrociano le imbarcazioni dei pescatori professionisti da poppavia.
In caso di pericolo di collisione fanno comunque stato gli articoli 44 a 46 senza restrizioni.
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