È considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d’acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d’acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell’acqua.
2. Il capoverso 1 lettera a non si applica:
3. È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giuncheti e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.4
4. L’autorità competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando:
a. le zone rivierasche sono vicine l’una all’altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige;
b. non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti, specie laddove la riva è ripida e disabitata.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). ↩
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