747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
È vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti e nelle loro immediate vicinanze. Se sussiste il pericolo di incrociare in vicinanza o sotto un ponte, il natante in ascesa deve attendere a valle del ponte che quello in discesa sia transitato. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, i natanti devono annunciare a tempo il loro avvicinarsi al ponte emettendo «un suono prolungato».
L’incrocio in prossimità di un ponte o sotto lo stesso è consentito quando il passo navigabile presenta una larghezza sufficiente o se esistono passaggi separati.
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