747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Ad eccezione dei battelli a remi, i natanti che attraversano un fiume o un canale devono tenersi lontani da quelli in discesa o in ascesa.
Dai battelli con precedenza, dai battelli per il trasporto di merci e dai convogli occorre mantenere una distanza di almeno 200 m quando questi sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa.1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). ↩
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