747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni di natanti o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione dell’autorità competente.
L’autorizzazione viene accordata soltanto:
1 se la manifestazione non comporta grave pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l’ambiente, o se tale pregiudizio può essere evitato grazie a oneri e condizioni, e se è garantita la sicurezza dei partecipanti;
se sia stata conclusa la prescritta assicurazione sulla responsabilità civile.
Contemporaneamente all’autorizzazione della manifestazione nautica l’autorità competente può autorizzare deroghe a certe disposizioni della presente ordinanza, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275). ↩
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