747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Il trasporto di persone mediante battelli destinati al trasporto di merci è soggetto ad autorizzazione dell’autorità competente.
L’autorizzazione può essere accordata soltanto qualora:
siano rispettate le disposizioni del diritto federale concernente il trasporto di persone in servizio pubblico;
sussistano le condizioni necessarie per garantire la sicurezza delle persone;
siano osservate le disposizioni relative alla protezione delle acque;
sia stata stipulata l’assicurazione sulla responsabilità civile prescritta;
1 il conduttore sia titolare della licenza di condurre della categoria B. La licenza deve contenere la sottocategoria necessaria per la condotta del numero di persone indicato sul battello per il trasporto di merci in questione.
Footnotes
Introdotta dal n. I dell’O dell’11 set. 1991 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275). ↩
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