747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
La polizia notifica immediatamente al Dipartimento federale degli affari esteri le infrazioni accertate commesse da conduttori che godono di privilegi e di immunità diplomatici o consolari. Questo si applica parimenti se è stata vietata la conduzione del natante secondo l’articolo 40o .
La notifica deve indicare il natante e i dati personali del conduttore.
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